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Informiamo che con apposita Nota prot. n. 14769 del 17 ottobre 2019 della Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore (VICO 1), e con Nota prot. n. 70430 del 9 ottobre 2019 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica (PQAI IV), con riferimento al DL 21 settembre 2019, n.104, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha fornito le indicazioni circa la mutata denominazione del Ministero da riportare nelle etichette dei prodotti a Indicazione Geografica (IG).
In base al suddetto DL, a distanza di un anno, le funzioni in materia di Turismo vengono nuovamente trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali, e pertanto le suddette Note precisano che è consentito nella dicitura “Certificato da Organismo di controllo autorizzato (a Autorità pubblica designata) dal…..” l’utilizzo alternativo di entrambe le denominazioni per fare riferimento al Ministero, sia per esteso (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo) sia nell’acronimo (quindi Mipaaf o Mipaaft).
Di seguito si riportano per punti i criteri generali applicati da OCQ PR nel percorso di certificazione di prodotto.
Date le peculiarità delle filiere regolamentate e delle certificazioni volontarie, il dettaglio dei requisiti esterni (come, per esempio, quelli disciplinati) o interni (ovvero previsti da procedure dedicate alla tipologia di prodotto) sono esplicitati in forma puntuale e descrittiva nei pertinenti Piani di controllo (Parmigiano Reggiano DOP e Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia DOP) o schemi di certificazione applicabili (certificazione NON OGM, Certificazione “disolabruna®”). In ogni caso e per una lettura sintetica delle attività realizzate da OCQ PR, i contenuti di seguito riportati sono trasversalmente applicati in ogni ambito di prodotto certificato.
In questa sede si specifica che l’accesso di un operatore ai sistemi di controllo e certificazione non è mai soggetto a restrizioni di alcun tipo, purché esso avvenga nel rispetto delle norme di riferimento e dei requisiti di certificazione atti a consentire il completo e corretto svolgimento delle attività di valutazione in capo a OCQ PR.
In termini generali, nel rispetto delle specifiche disposizioni previste dagli schemi di certificazione e dai piani di controllo applicabili, l’inserimento nel sistema di certificazione di ogni singola azienda prevede:
Si prega di prendere visione delle note ministeriali riportate di seguito, e delle modalità in esse stabilite ai fini dell’adeguamento, ove previsto, alla nuova denominazione del Ministero.
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“L’Analisi Sensoriale nella Certificazione delle Denominazioni di Origine tra Europa e Italia”